Regime patrimoniale

Hai scelto la comunione o la separazione dei Beni? Leggi le differenze.

In seguito alla riforma del diritto di famiglia, il regime legale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, se non diversamente disposto, è costituito dal regime della comunione legale con la quale, contratto il matrimonio, i coniugi sono contitolari dei beni acquistati, anche separatamente, durante il matrimonio.

Ai sensi dell’art. 179 c.c. non possono, però, formare oggetto della comunione i beni personali.

I coniugi hanno anche la facoltà di derogare alla comunione stipulando, invece, una convenzione che, per la validità, deve essere redatta per atto pubblico.

Le convenzioni sono modificabili in qualunque momento col consenso dei coniugi e possono essere stipulate anche in un momento antecedente o successivo alla celebrazione del matrimonio.

Altra facoltà (art. 215 c.c.) consente di conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati in costanza di matrimonio. Il regime di separazione può essere costituito anche in sede di celebrazione e consente a ciascun coniuge di mantenere (art. 217 c.c.) godimento ed amministrazione esclusiva dei beni, come la casa o altro.

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