Avvocato Matrimonialista Divorzista a Roma
Ogni matrimonio, pur essendo una sorta di “contratto” tra due parti, ha quale fondamento un rapporto sentimentale.
Eppure, si sa che l’amore può perdersi, mettendo a repentaglio le stesse basi del nucleo familiare.
Quando i presupposti per l’unione vengono meno, la conseguenza, naturale e giuridica, non può che essere la separazione.
L'Avvocato Matrimonialista di Roma specializzato nel diritto di famiglia assiste le coppie nella delicata fase di divorzio e separazione, in quanto gli interessi in gioco, spesso, non riguardano solo le parti ma, altresì, i figli ed il patrimonio comune.
Diritto di Famiglia
Il diritto di famiglia si occupa di situazioni delicate nella quali vengono coinvolti circostanze personali: debolezze, sofferenze e disagi.
Ogni coppia in difficoltà richiede molta attenzione: l'assistenza legale non può fondarsi solo ed esclusivamente sugli interessi del singolo assistito, ma coinvolge sempre la totalità della questione soppesando le questioni personali ed economiche.
Avvocato Divorzista a Roma
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un processo di grande trasformazione del concetto di famiglia.
Il termine “famiglia” ha perso la sua connotazione originaria fino a ricomprendere oggi molteplici sfaccettature.
Il concetto si è allargato dovendo, ad esempio, ricomprendere anche i casi di convivenza o famiglie dello stesso sesso e ha dovuto, pertanto, scontrarsi e conformarsi con i casi di filiazione fuori dal matrimonio ridisciplinando, in molti punti, la materia.
Tutto ciò è stato possibile anche grazie al grosso lavoro profuso dagli studi legali matrimonialisti di Roma.
Non bisogna però tralasciare che, se la materia è delicata perché coinvolge i sentimenti e la vita privata delle persone, d’altro canto diviene ancor più ostica perché accanto si ramificano di coinvolgimenti di natura economica e patrimoniale.
Studio legale nella gestione dell’affidamento dei figli
La disciplina degli articoli 155 e ss. del codice civile sono, quelli più complessi in quanto hanno per oggetto i provvedimenti concernenti i figli a seguito della separazione dei coniugi.
In tal senso e nell’ottica garantistica, la disciplina in materia di separazione ed affidamento, ha dovuto conformarsi alle legislazioni europee più avanzate passando dalla soluzione spesso applicata (affidamento esclusivo con corsia preferenziale nei confronti della madre) a quella residuale (affidamento congiunto, proposta, ad oggi, maggiormente aderente ai bisogni della prole).
Il legislatore, sulla scorta di tutte queste particolarità del diritto di famiglia, ha ben pensato di limitare i danni arrecati ai figli assicurando le condizioni affinché gli stessi possano usufruire di un rapporto il più possibile normale con entrambi i genitori.
Consulenza e Assistenza nelle Investigazioni
In uno studio legale divorzista si svolge una delle professioni forensi più delicate. Non solo in quanto si è costretti a districarsi in un insieme complesso di leggi ed orientamenti giurisprudenziali che affermano tutto ed il suo contrario.
Una separazione può celare problematiche che non si fermano al diritto di famiglia ma toccano discipline diverse: diritto penale, del lavoro, commerciale etc.
Occorre, pertanto, avere una visione completa del diritto per potere svolgere la difesa tecnica in maniera corretta e soddisfacente.
La formazione del matrimonialista volge il suo sguardo anche ad altre professioni in quanto quotidianamente questi ha la necessità e l’esigenza di confrontarsi (per via della presenza di soggetti minori, ad esempio) con pedagogisti ma anche psicologi, psichiatri ma anche specialisti nel settore delle investigazioni private (la figura oggi è in netta asceta essendo in particolar modo l’infedeltà coniugale una delle più grandi preoccupazioni che assilla il rapporto di coppia).
Il più delle volte la prima fase in cui questo specialista opera riguarda la conoscenza col caso: la consulenza è il punto di partenza.
Questa non si limita ad una esposizione asettica dei fatti ma coinvolge aspetti sia privati che patrimoniali cosicché l’emersione di un conflitto coniugale (con radici profonde e complesse) in sede di consulenza, potrebbe condurre facilmente ad inserire in detta fase anche l’opinione di uno specialista (quale psichiatra o psicologo) al fine di poter gestire al meglio la situazione.
Il lavoro da svolgere dal momento conoscitivo in poi è un percorso non aprioristicamente conoscibile e non può costruirsi sul principio della “ricerca della vittoria ad ogni costo”.
Il fondamento rimane la ricerca della verità, ma una verità diversa (qualitativamente parlando) comprensiva degli interessi di tutto il nucleo familiare. Nello specifico, ad avere la preminenza sono (se presenti) quelli che coinvolgono i minori ma è comune che il matrimonialista tenda farsi mediatore cercando la soluzione ottimale e maggiormente confacente per (tutte) le parti.
L’emersione di questioni rilevanti, invece, dal punto di vista penalistico, impongono al matrimonialista di agire (diversamente da come detto fino ad ora) per la sola tutela del proprio assistito.
Spesso, infatti, una separazione cela situazioni di disagio concreto e difficoltà che sfociano non di rado in maltrattamenti, percosse, lesioni ma anche stalking tanto nei confronti del coniuge quanto della prole.
In tal caso, la verifica della integrazione di una fattispecie di reato impone al matrimonialista, la redazione di una querela o il coinvolgimento (se necessario) di un avvocato specializzato in diritto penale.
Domanda di Separazione
La decisione di modificare l’assetto familiare con la separazione è un processo che ha delle fasi ben scandite. La domanda di separazione è per competenza fissata dinanzi al Tribunale ordinario (secondo le modalità previste dal codice di procedura) e, nel caso in cui nel procedimento sia necessario l’intervento del pubblico ministero, questa diviene inderogabile. La separazione deve essere formulata con ricorso.
Al suo accoglimento segue la fissazione della prima udienza di comparizione ove è necessaria la presenza di entrambi i coniugi.
Il primo tentativo che il Presidente compie è di conciliazione nel caso in cui vi fosse la possibilità di evitare la separazione. In caso di mancato accordo, il Presidente nominerà un giudice (istruttore) ove il processo seguirà le sorti (codicisticamente parlando) di quello ordinario.
Con particolare riferimento ai figli (d.lgs.154/2013) vi sono diverse possibilità di intervento che hanno per oggetto proprio i rapporti genitoriali e le loro responsabilità.
Gli articoli 337 bis e ss. infatti disciplinano in maniera nuova le modalità di affidamento, assegnazione della casa coniugale, disciplinano l’obbligatorietà dell’ascolto del minore (se non superfluo o dannoso) nonché il mantenimento de figli anche maggiorenni in caso di non autosufficienza economica. L’iter diviene più lungo e doloroso quando la richiesta di separazione non trova un accordo comune. Il Tribunale verrà investito pertanto di un potere decisionale più complesso in quanto avrà l’onere di disciplinare questione personali e patrimoniali insieme (affidamenti, assegni, assegnazione dimora)
Per la separazione consensuale è prevista la sola udienza presidenziale in cui le parti possono confermare quanto sottoscritto nel ricorso depositato cui segue l’omologa del Collegio con decreto esecutivo degli accordi consensuali.
Divorzio Congiunto o Giudiziale
La separazione dei coniugi è sicuramente un diritto delle parti che hanno contratto matrimonio ma con diversi risvolti (spesso di difficile gestione) quali quello della tutela della prole (non colpevole della modifica dell’assetto familiare):
- separazione consensuale: i coniugi si accordano per iscritto sulle questioni (patrimoniali e non) di cui alla sospensione del rapporto matrimoniale;
- separazione giudiziale: l’assenza di accordo tra i coniugi impone che la disciplina e i modi con cui deve avvenire la separazione sia gestita concretamente per mezzo della regolamentazione ad hoc posta in essere da un giudice ordinario.
Il divorzio, invece, ratifica e conferma quanto già delineato attraverso la separazione e come per il caso precedente può delinearsi a seguito di un accordo (divorzio congiunto) sulle condizioni relative a scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio o, in assenza di detto accordo (divorzio contenzioso) le parti si avvarranno di una pianificazione delineata e disciplinata dal Tribunale competente.
Assegnazione della Casa coniugale
L’assegnazione della casa coniugale è in genere finalizzata alla tutela dei figli per limitare traumi psicologici derivanti dal cambiare casa, frequentazioni nonché le abitudini di vita quotidiana (amicizie, parenti, scuola).
Il giudice, di fronte a minori (ma anche a figli maggiorenni quando non economicamente autosufficienti) assegna la casa familiare al genitore cui i figli verranno affidati. Ne seguono, con ogni evidenza, le questioni spinose dei mantenimenti che, in caso di separazione (v. artt. 316bis e 337 c.c.) prevede obblighi a carico dei genitori in proporzione alle loro capacità economiche da contemperare con il contesto sociale e familiare di appartenenza.
Spesso, invece, le famiglie interessate da modifiche afferenti il loro originario assetto sono monoreddito cosicché, oltre alla disciplina del mantenimento della prole, diviene centro nevralgico del processo di separazione l’attribuzione al coniuge non lavoratore di un assegno.
Questo deve permettere al beneficiario di tenere un stile di vita il più vicino possibile a quello in costanza di matrimonio.
Affidamento dei figli
Se questi trattati sono gli argomenti con risvolti maggiormente di natura patrimoniale, quelli che destano maggiore difficoltà di gestione riguardano l’affidamento dei figli.
In questo caso il codice civile, dopo avere trattato la fattispecie della riconciliazione si interessa alla disciplina dei provvedimenti riguardanti i figli (artt. 155 e ss. c.c.).
I problemi ruotano intorno ad un concetto di natura universalmente accettato: i figli costituiscono l’unica responsabilità irrinunciabile.
Qui diritti e doveri sono inscindibili: i figli hanno diritto a vivere una vita serena ed in un contesto tale da poter crescere in armonia, i genitori hanno il dovere di garantire tali diritti attraverso educazione, istruzione come anche assistenza morale e psicologica.
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l’affidamento sia o meno congiunto tende a non cambiare il domicilio del minore e, in caso di grave pregiudizio, la prole, affidata ad uno solo dei genitori, dovrà comunque vivere nel massimo del rispetto dei propri diritti e, laddove necessario, in collaborazione oltre che con l’autorità giudiziaria anche con gli assistenti sociali.
Psicologo per colloquio con i figli
Nelle fasi di separazione o divorzio, spesso, a farne le spese sono i figli.
Il giudice ha la facoltà di nominare un esperto (consulente tecnico di ufficio - CTU).
Spesso è uno psicologo o uno psichiatra capace di effettuare una vera e propria indagine e formulare una diagnosi precisa e puntuale su quale tra i genitori debba essere l’affidatario e le motivazioni della scelta.
Il fallimento della vita di coppia può essere legata anche a comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere da uno o entrambi i coniugi. Il giudice, su richiesta della parte interessata, può dichiarare in sentenza il cd. addebito della separazione. L’addebito viene richiesto molto spesso quando ci sono infedeltà.La scoperta di un tradimento o addirittura di un patrimonio occulto, inducono la parte a doversi avvalere di professionisti della investigazione, periti per effettuare prove di DNA.
Il Giudice, tra marito e moglie
Il diritto di famiglia comprende un insieme di norme aventi ad oggetto il c.d. status familiari ed i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che ne fanno parte.
La famiglia, da intendersi in un’accezione piuttosto ampia, è una formazione sociale fondata sul matrimonio, riconosciuta a livello costituzionale ed i cui membri sono legati da rapporti precisi e specificati.
Difatti, al fine di poter far valere i relativi diritti e doveri, occorre che un dato soggetto appartenga ad una data formazione sociale: marito e moglie sono legati dal rapporto di coniugio, il legame di sangue tra persone che discendono da un capostipite comune (genitori e figli, fratelli e sorelle etc.) fino al sesto grado, sono legati dal rapporto parentale e da rapporto di affinità sono legati, infine, un coniuge con i parenti dell’altro coniuge.
Il nucleo familiare è, come visto, tanto vasto da ricomprendere diverse generazioni nonché di riconoscere ai nonni, giuridicamente ascendenti, il diritto (da far valere anche in tribunale) di mantenere con i nipoti non ancora maggiorenni, rapporti significativi e il diritto di visita.
Non bisogna però dimenticare che il rapporto giuridico costituzionalmente garantito è anche quello che si fonda sulla famiglia naturale o di fatto costituita da persone che convivono more uxorio.
Al fine di offrire una garanzia quantomeno paritaria rispetto alla famiglia ab origine delineata, il legislatore tende attualmente a riconoscere tutela paritaria alla famiglia di fatto rispetto a quella legittima.
Rilevata la vastità dei soggetti costituenti il nucleo familiare, altrettanto può dirsi per i soggetti che per il nucleo familiare svolgono la tutela giudiziaria. A seconda, infatti, delle richieste formulate e comunque del caso concreto dovranno essere rivestiti del potere decisionale o di emettere provvedimenti tanto i giudici del tribunale ordinario (in caso di separazione o divorzio) quanto i giudici appartenenti al tribunale per i minorenni quando ad essere oggetto è la tutela del minore.