Disconoscimento Figlio
Il mare magnum del diritto di famiglia include altresì la filiazione (legittima e naturale con tutte le problematiche ad essa connesse).
In base al principio per cui mater semper certa est, pater numquam, la legge offre due presunzioni: presunzione di paternità (art. 231 c.c.) e presunzione di concepimento in costanza di matrimonio (art. 232 c.c.) cui va ricollegata l’azione che il genitore ha di far cadere dette presunzioni: il disconoscimento.
Il genitore può azionare il diritto a farla valere al verificarsi delle condizioni previste e specificate nell’articolo 235 c.c.
Per fare questo bisogna rivolgere ad un Avvocato di diritto di famiglia esperto delle prassi dei Tribunali di Roma.
In contrapposizione troviamo l’istituto del riconoscimento: dichiarazione di uno o di entrambi i genitori affermativa dell’essere un dato soggetto il proprio figlio naturale (la riconoscibilità non è legata al vincolo matrimoniale e può riguardare anche un figlio nato fuori dal matrimonio).
La filiazione è costituiva di specifici obblighi in capo ai genitori (art. 316 c.c.) che trovano la loro massima espressione tanto nella filiazione legittima che in quella naturale. Anche se in realtà, nonostante la equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto, permangono due disposizioni da cui emerge l’antico favor legislativo per i figli legittimi: le ipotesi ex articolo 252 c.c (affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima) e articolo 537 c.c. (riserva a favore dei figli legittimi).
Ad ogni modo, la filiazione impone il diritto ed il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli siano essi naturali o legittimi. Detta equiparazione diviene ancor più chiara alla luce dell’art. 317bis laddove l’esercizio della potestà (oggi responsabilità) viene riconosciuta e quindi deve essere esercitata anche da chi ha effettuato il riconoscimento ex art. 250 c.c.